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Scudo: dichiarazione anche oltre i 30 giorni - Giustizia Tributaria

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Scudo: dichiarazione anche oltre i 30 giorni

A metter un paletto all’operato dell’Amministrazione Finanziaria, sulla questione dell’opponibilità dello scudo fiscale da parte del contribuente oggetto di accertamento fiscale anche dopo i 30 giorni dalla conoscenza dell’inizio della verifica stessa, è la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 261/47/12.

Con questa pronuncia, i giudici chiariscono i confini delle Circolari, atti con cui l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti su determinate tematiche, di volta in volta in rilievo; le circolari sono atti con cui una parte del procedimento tributario, l’Amministrazione Finanziaria appunto, esprime la propria posizione su un determinato argomento.

Proprio in virtù del fatto che le circolari sono atti di parte, non può essere dato loro un valore diverso da quello che realmente hanno, quello cioè di atti che vincolano esclusivamente il soggetto che li emette e che, nel processo tributario, servono a formare la decisione del giudice, costituendo solo uno degli elementi utili per formarne il libero convincimento.

Negli anni, la tendenza dell’Amministrazione Finanziaria, è stata quella di considerare questi atti come valevoli erga omnes, in grado cioè di vincolare non solo l’Amministrazione che li aveva emessi ma anche i terzi.

Nel caso in esame, relativo all’opponibilità dello scudo fiscale da parte di un cittadino oggetto di verifica fiscale anche dopo il decorso del termine di 30 giorni, termine previsto proprio da una circolare interna dell’Amministrazione Finanziaria, i giudici hanno provveduto a chiarire che tale termine, non essendo previsto da una norma di legge ma solo da una circolare, non può vincolare soggetti diversi dalla stessa Amministrazione che quella circolare ha emanato.

Per i giudici cioè, la dichiarazione riservata relativa allo scudo fiscale-ter può essere opposta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, anche dopo il termine di 30 giorni, decorrente da quando il contribuente stesso viene a conoscenza di un’azione del Fisco nei suoi confronti; la preclusione dell’accertamento sintetico non è, quindi, subordinata al rispetto di alcun termine perentorio entro cui opporre all’ufficio l’avvenuta adesione allo scudo fiscale.

La mancata opposizione dell’attività di scudo entro 30 giorni dalla conoscenza della verifica, non determina per il contribuente la decadenza dal beneficio della franchigia derivante dallo stesso scudo.

 

La pronuncia trae origine da avvisi di accertamento emessi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, nei confronti di un contribuente che aveva rimpatriato una somma di denaro; nel caso esaminato dai giudici, solo in sede di procedimento di accertamento con adesione, dunque ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del questionario, il contribuente aveva fatto valere nei confronti dell’ufficio la «franchigia da scudo in dichiarazione riservata; per il Fisco, tale richiesta non era accettabile, stante il limite dei 30 giorni di cui alla Circolare 43/E/2009.

Per i giudici invece, la tesi dell’ufficio costituisce una violazione degli effetti preclusivi derivanti dall’adesione allo scudo fiscale-ter (articolo 13-bis del Dl 78/2009), perché trattasi di interpretazione in contrasto con ogni canone ermeneutico, che si colloca al di fuori delle previsioni normative che non hanno in alcun modo subordinato la fruizione della preclusione degli accertamenti alla notizia dell’avvenuto rimpatrio all’amministrazione finanziaria, entro un termine perentorio.
Per i giudici milanesi infatti, il fisco ha introdotto, in modo del tutto arbitrario, un termine perentorio (30 giorni), scaduto il quale si perderebbero i benefici (questi si previsti da una norma di legge) derivanti dall’aver rimpatriato disponibilità dall’estero non previsto da alcuna norma di legge; l’effettivo pagamento dell’imposta sostitutiva prevede – secondo la disposizione di riferimento – la preclusione nei confronti del dichiarante di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto (2009), limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività detenute all’estero e oggetto di rimpatrio.

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